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PRATICHE  EDILIZIE

( SOLO TOSCANA )

Le pratiche edilizie essendo sottoposte a indagini presso le amministrazioni locali, nonchè a rilievo e successivamente a direzione lavori ( sono possibili anche incarichi separati, ossia progettazione e direzione lavori a tecnici diversi ). Vengono eseguiti solo sul territorio regionale ed in particolar modo per le provincie di FI-PO-PT-LU-PI e MASSA, mentre per le altre sarà previsto un rimborso spese di Viaggio a forfait di un massimale di 150,00 dipendenti oltre che dalla distanza dal numero delle "escursioni" per l'esecuzione della pratica edilizia.

Nel caso anche di direzione lavori sarà invece compreso nel prezzo finale, determinato in base a quanto scritto sotto la tabella onorari a lato e da voi richiesto tramite mail.

 

Nel caso di pratiche per permesso di costruire o permesso di costruire in sanatoria, si invita esclusivamente a richiedere preventivo per mail con descrizione delle opere da eseguisi e dalle dimensioni dell'immobile esistente o valutato da questo studio sulla base dell'indice di fabbricazione del terreno ( nuove costruzioni )

LE PRATICHE ... "IN PILLOLE"

COS'E' LA C.I.L.A. ( Certificazione inizio Lavori Asseverata ) = e' necessaria nel caso di ristrutturazione interna di unita' immobiliare purche' non vi siano modifiche strutturali, frazionamenti o fusionoi e cambio di destinazione d'uso (in questi casi occorre la SCIA).

 COS'E' LA C.I.L.A. in SANATORIA = e' necessaria invece per sanare un abuso edilizio di opere interne, se le opere sono realizzate   senza autorizzazione comunale e se conforme al Regolamento Edilizio comunale. Con questa procedura si possono sanare gli abusi dopo il 26/05/2010, altrimente occorre ( a seconda dei comuni ) SCIA in sanatoria o Attestazione di Conformità.

COS'E' IL PERMESSO DI COSTRUIRE : Sono pratiche un pò più complesse che il testo unico dell'edilizia DPR 380/2001 definisce in due categorie :

1) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, quest'ultimi in genere associati al tipo di lavorazioni come definiti sotto dal testo unico :

-  gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. (…)

 

2) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

 

SICUREZZA NEI CANTIERI E NEI LUOGHI DI LAVORO 

(D.lgs 81/08 e Succ. Integrazioni e Mod.)

P.O.S. ( Piano Operativo di sicurezza )

 

OFFERTA A SOLI 65 EURO

( compresa Iva e Cassa Geometri ) PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI LAVORAZIONI ED INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE STESSE.

 

DATI DA FORNIRE :

1. D.U.R.C.

2. Visura Camerale

3) Contratto di appalto o computo metrico dei lavori da effettuarsi con indicazioni del cantiere ( sito ).

3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4. il nominativo del medico competente ove previsto;

5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

8 . l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere e degli attrezzi;

9 . l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

 

 

 

RICHIEDI PER MAIL A 65,00 EURO, con i dati della ditta, sarete ricontattati velocemente per i dettagli e la documentazione necessaria

Il POS, è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.). E' quindi un documento, redatto dal datore di lavoro, in cui devono essere riportate le informazioni relative a quello specifico cantiere e valutati i rischi a cui sono sottoposti gli addetti dell'impresa.

Il POS non deve quindi costituire unicamente unadempimento amministrativo, (in mancanza del quale la ditta operatrice viene sanzionata), ma soprattutto un documento essenziale ed indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza.

Tale documento, contrariamente al piano di sicurezza e coordinamento, (che in alcuni casi non è obbligatorio redigere), deve essere sempre redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro e deve essere sempre presente in cantiere.Si parla di piano operativo (POS) in presenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui è un'integrazione; quando non c'è il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Piano Operativo viene definito Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS).Tutte le ditte che abbiano lavoratori dipendenti sono tenute alla redazione del POS:

  • Imprese edili in genere

  • Impiantisti

  • Lattonieri

  • Fabbri

  • Falegnami

  • Vetrai

  • Imbianchini e tinteggiatori

  • Giardinieri

Il POS non deve essere una ripetizione del PSC (piano sicurezza e coordinamento), né tantomeno deve essere il documento valutazione rischi aziendali o una raccolta generica di schede lavorative. Nel POS vanno definite dettagliatamente tutte le informazioni relative alla organizzazione della sicurezza dell’azienda, alle macchine, alle attrezzature dell’impresa ed alle relative procedure operative.Nel POS vanno analizzati ed elencati i rischi connessi al processo tecnologico applicato allo specifico cantiere e le relative misure di sicurezza da applicare.Il P.O.S. contiene almeno i seguenti elementi:

  • i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

  • la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

  • il nominativo e riferimenti di contatto del medico competente ove previsto;

  • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

  • i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

  • i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

  • le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

  • la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

  • l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere ed ove chiaramente specificato i relativi certificati;

  • l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza ed il metodo di stoccaggio in cantiere incluso il piano di sicurezza e protezione specifico;

  • l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

  • l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

  • la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Nei casi di subappalto, deve essere coerente con quello dell’impresa aggiudicatrice, che è tenuta a trasmettere il suo POS alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell’inizio dei lavori.Vi saranno quindi tanti POS quante sono le imprese operanti nel cantiere.Se esiste una impresa appaltatrice principale con vari subappalti, vi saranno un POS principale e (vari) POS in serie rispetto a quello principale ed in parallelo tra di loro. Ciascuno di tali POS farà riferimento al PSC, per la parte di lavori di sua competenza.

D.V.R. ( DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI ) e D.V.R.I.

 

 

Il DVR deve contenere una valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche in riferimento alle sostanze e preparati chimici impiegati, alla scelta delle attrezzature di lavoro ed alla sistemazione dei luoghi di lavoro in conformità a quanto descritto negli allegati IV e V del Testo Unico.
Viene inoltre fatta esplicita menzione alla valutazione dello Stress Lavoro Correlato, ed ai rischi riguardanti la lavoratrici in stato di gravidanza, due aspetti significativamente evidenziati pe l’importanza e per il peso specifico che hanno assunto all’interno delle aziende soprattutto nell’ultimo decennio.

Oltre alla valutazione di tutti i rischi inoltre il documento deve contenere una relazione esaustiva che descriva i criteri adottati per tale valutazione, rischio per rischio, ed in modo che il documento risulti facilmente comprensibile anche ai non strettamente addetti ai lavori.

La scelta dei criteri da adottare è responsabilità del datore di lavoro, che spesso si avvale per questa attività dell’ausilio di consulenti interni e/o esterni.

Il documento deve inoltre contenere, per ogni valutazione, la scelta delle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre il rischio, o meglio eleminarlo del tutto, sia come misure di prevenzione collettiva che come dispositivi di protezione individuale; tale scelta deve essere opportunamente giustificata tenendo conto delle caratteristiche sia del rischio verso cui tutelarsi che delle caratteristiche della misura adottata.
Il documento non si ritiene completo con la sola valutazione dei rischi contingenti ma deve contenere anche una relazione prospettica del programma delle misure che si possono ritenere necessarie, o utili, nel tempo per garantire un certo grado di miglioramento nel tempo dei livelli di prevenzione e sicurezza; questa valutazione deve essere inoltre periodicamente rivista indicando lo stato di avanzamento del programma di miglioramento rispetto alle previsioni iniziali.

Rispetto a quanto prescritto nel comma e) dell’art 28, in cui si definisce che debba essere indicato il nominativo delle principali figure aziendali coinvolte nel Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, Medico Competente, Rappresentante aziendale dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello territoriale), è utile sottolineare che vi è ormai la tendenza convenzionalmente riconosciuta ad indicare un organigramma della sicurezza completo, in cui siano definiti anche, per esempio, i nominativi degli addetti alle squadre di emergenza così come quello di eventuali preposti e dirigenti per la sicurezza.

Non esiste una prescrizione che imponga un modello predefinito e vincolante per l’elaborazione del DVR, la cui progettazione è demandata al datore di lavoro che lo redige, ma è importante che vi siano tutti i contenuti definiti dall’art. 28.

La struttura può quindi essere organizzata per:

  • rischio: elencando ogni tipologia di rischio con la relativa valutazione e le misure adottate

  • per mansione del personale esposto, indicando quindi per ogni mansione aziendale quali siano i livelli di esposizione al singolo rischio.

Questi dati possono quindi poi essere eventualmente, per maggior completezza e facilità di interpretazione, interpolati su una tabella a matrice che ne evidenzi le singolarità o le eventuali criticità.

Esiste la possibilità di avvalersi di procedure standardizzate per semplificare la redazione del documento, procedure che possono essere utilizzate in alcuni casi specifici e che consentono di elaborare un documento congruo alla realtà aziendale e uniforme con situazioni di imprese analoghe.

Dove conservare il DVR

Il documento così redatto deve essere conservato in azienda, non necessariamente in formato cartaceo ma anche esclusivamente su supporto informatico, e deve riportare le firme del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione, del Medico Competente ove presente e del Rappresentante dei lavoratori per presa visione che ne attestino la data certa.

Come va trasmesso

Va precisato che è obbligatorio trasmettere copia del documento all’RLS, che ha facoltà di esprimere valutazioni in merito alla redazione ed alle misure di prevenzione, tali considerazioni non hanno valore esecutivo ma solo consulenziale, e devono comunque essere annotate in calce al documento al fine di verbalizzare il coinvolgimento dei lavoratori nell’elaborazione del documento stesso.

 

  • Quando è necessario aggiornare il Documento di valutazione dei rischi?

  • principalmente per modifiche all'attività produttiva e rischi connessi.

  • Quando và fatto il DVR?

  • Entro 90 giorni dall'inizio attività e deve avere data certa, altrimenti è come non averlo fatto.

  • Quali sanzioni sono previste per la mancata o incompleta redazione del DVR ?

  • si rischia una sanzione penale che và da 5.000 a 15.000 euro

 

 

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) : 

 

Documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente.
Tale documento attesta inoltre l’avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.

Rischi interferenti: tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all’affidamento di attività all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.
A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI: rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente; rischi derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell’unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.
Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.

Costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall’adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono esclusi da questi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie del Committente e dell’appaltatore o lavoratore autonomo affidatari.

Prescrizioni e interpretazione delle norme:

l’obbligo di elaborare e allegare il DUVRI ricorre esclusivamente nell’ipotesi di affidamento di attività ad operatori economici attraverso il contratto d’appalto di cui all’art. 1655 c.c. ovvero il contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c. ovvero il contratto di somministrazione di cui all’art. 1559 c.c. (con esclusione, quindi, di ogni altra ipotesi contrattuale non riconducibile a tali fattispecie);

  • qualora il contratto sia stipulato in forma non scritta, è da ritenere che il DUVRI possa essere allegato a qualunque documento idoneo ad individuare il contratto (ad es. la conferma d’ordine);

  • il DUVRI riguarda esclusivamente le eventuali interferenze tra le attività svolte in un medesimo luogo di lavoro. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l’obbligo per ciascun operatore economico, committente o appaltatore, di valutare i rischi specifici inerenti la propria attività, di elaborare il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi;

  • l’espressione “eliminare le interferenze” è da intendere riferita ai rischi lavorativi derivanti dalle stesse interferenze, avendo comunque presente che le diverse attività lavorative possono interferire senza che si evidenzino rischi per i lavoratori;

  • l’unicità del documento mira ad evitare che gli operatori economici operanti nello stesso luogo di lavoro possano adottare misure non coerenti tra loro ai fini dell’eliminazione o della riduzione al minimo dei rischi da interferenze durante lo svolgimento delle attività. Sembra pertanto plausibile che il DUVRI si configuri quale strumento “unico” e “dinamico” riferibile alla totalità delle attività affidate e svolte contestualmente;

  • l’obbligo di elaborazione del DUVRI vige anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda committente, comprendendo quindi anche tutti quegli appalti extraziendali, necessari al ciclo produttivo dell’opera o del servizio e che non siano semplicemente preparatori o complementari all’attività in senso stretto;

  • sono da escludere dall’obbligo di redazione del DUVRI, le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgono in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente; sono da escludere dall’obbligo di redazione del DUVRI e dalla conseguente stima dei costi della sicurezza: la mera fornitura senza installazione (cioè senza procedure che generano interferenze), i servizi forniti non all’interno dei luoghi di lavoro del committente, i servizi di natura intellettuale;

  • nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/08, l’analisi dei rischi da interferenze e la stima dei costi sono contenuti nel PSC, e quindi non è necessaria la redazione del DUVRI;

  • il DUVRI non è previsto nel caso di affidamento di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni: si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare – tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa. Sembra opportuno sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26, D.Lgs. 81/2008.

Inoltre è da ritenere che il DUVRI:

  • possa essere redatto e sottoscritto da un soggetto delegato dal datore di lavoro;

  • possa essere, quando possibile, concordato con gli operatori economici affidatari di attività con rischi interferenti;

  • debba necessariamente essere definito prima della stipula del contratto e l’inizio delle attività;

  • possa essere modificato: al riguardo risulta opportuno che il committente preveda tra le somme a disposizione una voce imprevisti a cui poter attingere per la rideterminazione degli oneri di sicurezza;

  • possa essere aggiornato dal committente anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

 

 

 

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